Non si può vietare agli alunni di consumare cibi diversi da quelli dell'impresa fornitrice del servizio di mensa scolastica. Tale servizio non può quindi essere reso obbligatorio dal Comune, prevedendo che i genitori che non lo accettino debbano prelevare i minori dalla scuola durante il tempo necessario alla refezione (TAR Napoli, sentenza n. 1566/2018)