Studio Legale Azzolina

02 milano studio legale

Lo Studio Legale opera in Milano dal 1994 nel campo del Diritto civile.

La consulenza e l'assistenza alle aziende hanno ad oggetto ogni aspetto di Diritto Civile e Commerciale, Diritto del lavoro, Diritto della concorrenza e della Proprietà Industriale e Intellettuale, sovente anche in sede giudiziale.
In ambito contrattuale si segnalano, tra le altre, le attività in materia di Diritto immobiliare.

I servizi svolti in favore dei privati si concentrano nell'ambito della Responsabilità civile, del Diritto di famiglia e del Diritto del lavoro.

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Dicono di noi

Stefano è un tipo di avvocato molto "efficace", nel senso che ha uno stile di lavoro sempre orientato a perseguire con tenacia l'ottenimento di risultati concreti

Francesco Mangiameli -Tax Partner at Studio Caramanti Ticozzi & Partners

Being a representative of an International Group doing business in Italy we have had very good use of the professional services of Mr. Stefano and his firm.

Johan Janing - CFO Mediaplanet

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Le nostre competenze


diritto commerciale

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Dalla stipula di contratti, alla gestione di controversie commerciali, nazionali e internazionali, fino al recupero crediti.

diritto immobiliare

DIRITTO IMMOBILIARE

Consulenza su locazioni e compravendite immobiliari, gestione di patrimoni immobiliari e assistenza per procedure di sfratto.

resposabilita civile

RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità contrattuale (colpa professionale, danni da inadempimento) e da fatto illecito (infortunistica)

diritto di famiglia

DIRITTO DI FAMIGLIA

Dal contenzioso matrimoniale (separazioni, divorzi) a ciò che concerne il contenzioso per successioni ereditarie.

diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO

Assistenza stragiudiziale e giudiziale relativa alla gestione del rapporto di lavoro (licenziamenti, rivendicazioni, mobbing, ecc)

 

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Il Tribunale di Torino accoglie la domanda dei congiunti di un paziente morto di Covid. La Compagnia assicuratrice negava l'indennizzo sostenendo che il virus dava origine a una malattia, e non configurava un infortunio, invece richiesto dalla polizza ai fini dell'indennizzo. Di diverso avviso il Tribunale, con sentenza n. 184/2022.